(Accordo - art. 27)
                             Articolo 27 
         Rapporti con il Fondo comune per i prodotti di base 
   1. L'Organizzazione utilizza in maniera ottimale i meccanismi  del
Fondo comune per i prodotti di base. 
   2.  Per  quanto  concerne  la  realizzazione  di   ogni   progetto
finanziato con il secondo conto del Fondo comune per  i  prodotti  di
base,  l'Organizzazione,  in  quanto  organismo  internazionale   del
prodotto designato non si assume alcun obbligo finanziario, neppure a
titolo  di  garanzie  fornite  dai  Membri  o  da  altri  enti.   Ne'
l'Organizzazione, ne' alcun Membro in ragione della sua  appartenenza
all'Organizzazione,   si   assumono   qualsivoglia    responsabilita'
relativamente ai prestiti chiesti o concessi da ogni altro  Membro  o
da ogni altro organismo nell'ambito di questi progetti.