Articolo 27 Rapporti con il Fondo comune per i prodotti di base 1. L'Organizzazione utilizza in maniera ottimale i meccanismi del Fondo comune per i prodotti di base. 2. Per quanto concerne la realizzazione di ogni progetto finanziato con il secondo conto del Fondo comune per i prodotti di base, l'Organizzazione, in quanto organismo internazionale del prodotto designato non si assume alcun obbligo finanziario, neppure a titolo di garanzie fornite dai Membri o da altri enti. Ne' l'Organizzazione, ne' alcun Membro in ragione della sua appartenenza all'Organizzazione, si assumono qualsivoglia responsabilita' relativamente ai prestiti chiesti o concessi da ogni altro Membro o da ogni altro organismo nell'ambito di questi progetti.