(Convenzione - art. 29)
                             Articolo 29 
                    Definizione di nave da guerra 
   Ai fini della  presente  Convenzione,  per  "nave  da  guerra"  si
intende una nave che appartenga alle Forze Armate di uno  Stato,  che
porti i segni distintivi esteriori  delle  navi  militari  della  sua
nazionalita' e sia posta sotto il comando di un Ufficiale  di  Marina
al  servizio  dello  Stato  e  iscritto  nell'apposito  ruolo   degli
Ufficiali  o  in  documento  equipollente,  il  cui  equipaggio   sia
sottoposto alle regole della disciplina militare.