Articolo 31 Responsabilita' dello Stato di bandiera per danni causati da una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale. Lo Stato di bandiera si assume la responsabilita' internazionale per ogni perdita o danno derivante allo Stato costiero dall'inosservanza da parte di una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale, delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero concernenti il passaggio nel mare territoriale o delle disposizioni della presente Convenzione o di altre norme del diritto internazionale.