(Convenzione - art. 31)
                             Articolo 31 
Responsabilita' dello Stato di bandiera per danni causati da una nave
    da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale. 
   Lo Stato di bandiera si assume la  responsabilita'  internazionale
per  ogni   perdita   o   danno   derivante   allo   Stato   costiero
dall'inosservanza da parte di una nave da  guerra  o  altra  nave  di
Stato in servizio non commerciale,  delle  leggi  e  dei  regolamenti
dello Stato costiero concernenti il passaggio nel mare territoriale o
delle disposizioni della presente Convenzione o di  altre  norme  del
diritto internazionale.