Articolo 30 ENTRATA IN VIGORE 1. la presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Almaty non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al 1 gennaio 1994; b) con riferimento alle imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1994. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui da, diritto la presente Convenzione con riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relative ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1994 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o, se piu' favorevole, dalla data in cui e' stata prelevata l'imposta.