(Convenzione - art. 30)
                             Articolo 30 
                          ENTRATA IN VIGORE 
1. la presente  Convenzione  sara'  ratificata  e  gli  strumenti  di
ratifica saranno scambiati a Almaty non appena possibile. 
2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio
degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: 
   a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme 
      realizzate il, o successivamente al 1 gennaio 1994; 
   b) con riferimento alle imposte sul reddito, alle imposte relative 
      ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente  al,  1
gennaio 1994. 
3. Le domande di rimborso o di accreditamento,  cui  da,  diritto  la
presente  Convenzione  con  riferimento  alle  imposte   dovute   dai
residenti di ciascuno degli Stati contraenti relative ai periodi  che
iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1994 e fino  all'entrata
in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro
due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o, se piu'
favorevole, dalla data in cui e' stata prelevata l'imposta.