(Convenzione - art. 20)
                  ARTICOLO 20. RIUNIONI DI RIESAME 
    1. Le Parti Contraenti terranno riunioni (di  seguito  denominate
"riunioni di riesame")  per  riesaminare  i  rapporti  presentati  in
applicazione dell'articolo 5, secondo le procedure adottate ai  sensi
dell'articolo 22. 
    2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24,  possono  essere
costituiti  sottogruppi  composti  da  rappresentanti   delle   Parti
Contraenti, ed operare durante le riunioni di riesame,  qualora  cio'
sia  ritenuto  necessario,  per   analizzare   problemi   particolari
contenuti nei rapporti. 
    3.  Ciascuna   Parte   Contraente   dovra'   avere   opportunita'
ragionevole di discutere i  rapporti  presentati  dalle  altre  Parti
Contraenti e di chiedere chiarimenti su tali rapporti.