(Convenzione - art. 22)
                ARTICOLO 22. ACCORDI SULLE PROCEDURE 
    1.  Nella  riunioni  preparatoria  da  tenere   in   applicazione
dell'articolo 21, le Parti Contraenti  stabiliranno  ed  adotteranno,
consensualmente, Regole Procedurali e Regole  Finanziarie.  Le  Parti
Contraenti fisseranno in particolare ed in  conformita'  alle  Regole
Procedurali. 
    i) linee guida concernenti la forma e la struttura  dei  rapporti
da presentare in applicazione dell'articolo 5; 
    ii) una data di presentazione dei rapporti in questione; 
    iii) il processo di riesame di questi rapporti. 
    2. Nelle riunioni di riesame  le  Parti  Contraenti  possono,  se
necessario, riesaminare le intese adottate ai sensi dei capoversi  i)
- iii) di cui sopra  ed  adottare  consensualmente  revisioni,  salvo
diversamente disposto delle Regole Procedurali. Esse possono  inoltre
consensualmente  emandate  le  Regole   Procedurali   e   le   Regole
Finanziarie.