(Convenzione - art. 23)
                 ARTICOLO 23. RIUNIONI STRAORDINARIE 
    Dovra' essere  tenuta  una  riunione  straordinaria  delle  Parti
Contraenti: 
    i)  quando  lo  decide  la  maggioranza  delle  Parti  Contraenti
presenti e votanti in una riunione, le astensioni essendo considerate
come voti; oppure 
    ii) su richiesta scritta di una Parte Contraente, entro sei  mesi
dal momento in cui tale richiesta  e'  stata  comunicata  alle  Parti
Contraenti e la notifica che la richiesta e' stata sostenuta  da  una
maggioranza  delle  Parti   Contraenti   sia   stata   ricevuta   dal
segretariato di cui all'articolo 28.