ARTICOLO 23. RIUNIONI STRAORDINARIE Dovra' essere tenuta una riunione straordinaria delle Parti Contraenti: i) quando lo decide la maggioranza delle Parti Contraenti presenti e votanti in una riunione, le astensioni essendo considerate come voti; oppure ii) su richiesta scritta di una Parte Contraente, entro sei mesi dal momento in cui tale richiesta e' stata comunicata alle Parti Contraenti e la notifica che la richiesta e' stata sostenuta da una maggioranza delle Parti Contraenti sia stata ricevuta dal segretariato di cui all'articolo 28.