(Convenzione - art. 24)
                     ARTICOLO 24. PARTECIPAZIONE 
    1. Ciascuna Parte Contraente  partecipera'  alle  riunioni  delle
Parti Contraenti; essa sara' rappresentata  a  tali  riunioni  da  un
delegato e, per quanto lo ritenga necessario, da sostituti, esperti e
consiglieri. 
    2.  Le  Parti  Contraenti  possono   invitare,   consensualmente,
qualsiasi organizzazione intergovernativa, competente nelle questioni
disciplinate dalla presente Convenzione, ad assistere in qualita'  di
osservatore ad ogni riunione o a specifiche sessioni di una di  esse.
Gli osservatori saranno  tenuti  ad  accettare  per  iscritto  ed  in
anticipo le disposizioni dell'articolo 27.