ARTICOLO 26. LINGUE 1. Le lingue delle riunioni delle Parti Contraenti saranno l'arabo, il cinese, l'inglese, il francese, il russo e lo spagnolo, salvo diversamente disposto nelle Regole Procedurali. 2. I rapporti presentati in applicazione dell'articolo 5 saranno redatti nella lingua nazionale della Parte Contraente che li presenta o in un'unica lingua designata da determinarsi nelle Regole Procedurali. Nel caso in cui il rapporto sia presentato in una lingua nazionale diversa dalla lingua designata, sara' fornita dalla Parte Contraente una traduzione del rapporto nella lingua designata. 3. Fermo restando le disposizioni del paragrafo 2, il segretariato, ove rimborsate, curera' la traduzione nella lingua designata dei rapporti presentati in ogni altra lingua delle riunioni.