(Convenzione - art. 26)
                         ARTICOLO 26. LINGUE 
    1. Le  lingue  delle  riunioni  delle  Parti  Contraenti  saranno
l'arabo, il cinese, l'inglese, il francese, il russo e  lo  spagnolo,
salvo diversamente disposto nelle Regole Procedurali. 
    2. I rapporti presentati in applicazione dell'articolo 5  saranno
redatti nella lingua nazionale della Parte Contraente che li presenta
o  in  un'unica  lingua  designata  da  determinarsi   nelle   Regole
Procedurali. Nel caso in cui il rapporto sia presentato in una lingua
nazionale diversa dalla lingua designata, sara' fornita  dalla  Parte
Contraente una traduzione del rapporto nella lingua designata. 
    3.  Fermo  restando  le  disposizioni   del   paragrafo   2,   il
segretariato, ove rimborsate,  curera'  la  traduzione  nella  lingua
designata  dei  rapporti  presentati  in  ogni  altra  lingua   delle
riunioni.