(Convenzione - art. 27)
                      ARTICOLO 27. RISERVATEZZA 
    1.   Le   disposizioni    della    presente    Convenzione    non
pregiudicheranno i diritti e gli obblighi delle Parti  Contraenti  di
proteggere talune informazioni dalla divulgazione, in base alla  loro
legislazione.   Ai   fini   del   presente   articolo,   il   termine
"informazioni" comprende tra l'altro i) i dati di  natura  personale;
ii) le informazioni protette da diritti di proprieta' intellettuale o
dal  segreto  industriale  o  commerciale;  e  iii)  le  informazioni
relative  alla  sicurezza  nazionale  o  alla  protezione  fisica  di
materiali o degli impianti nucleari. 
    2. Quando una parte Contraente  fornisce  informazioni  ai  sensi
della  presente  Convenzione,  precisando  che  sono  protette   come
indicato al paragrafo 1, tali informazioni  saranno  utilizzate  solo
per i fini per i quali sono state fornite e dovra' essere  rispettato
il loro carattere confidenziale. 
    3. Il contenuto delle discussioni durante il riesame dei rapporti
ad opera delle Parti Contraenti in ciascuna riunione sara' riservato.