(Convenzione - art. 28)
                      ARTICOLO 28. SEGRETARIATO 
    1. L'Agenzia  Internazionale  dell'Energia  Atomica  (di  seguito
denominata "Agenzia") svolgera' le funzioni di  segretariato  per  le
riunioni delle Parti Contraenti. 
    2. Il segretariato: 
    i) convochera' le riunioni delle Parti Contraenti, le  preparera'
e ne assicurera' i servizi; 
    ii) comunichera' alle Parti Contraenti le informazioni ricevute o
predisposte secondo le disposizioni della presente Convenzione. 
    Le spese sostenute dall'Agenzia per adempiere ai compiti previsti
ai capoversi i) e ii) di cui  sopra  saranno  sostenute  dall'Agenzia
stessa come parte del suo bilancio ordinario. 
    3.  Le  Parti  Contraenti  possono,   consensualmente,   chiedere
all'Agenzia di fornire altri servizi  di  supporto  per  le  riunioni
delle Parti Contraenti. L'Agenzia puo' fornire tali  servizi  qualora
sia possibile farlo nell'ambito del suo programma e del suo  bilancio
ordinario. Se cio' non fosse possibile, l'Agenzia puo'  fornire  tali
servizi a condizione che siano finanziati da un'altra fonte a  titolo
volontario.