ARTICOLO 28. SEGRETARIATO 1. L'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (di seguito denominata "Agenzia") svolgera' le funzioni di segretariato per le riunioni delle Parti Contraenti. 2. Il segretariato: i) convochera' le riunioni delle Parti Contraenti, le preparera' e ne assicurera' i servizi; ii) comunichera' alle Parti Contraenti le informazioni ricevute o predisposte secondo le disposizioni della presente Convenzione. Le spese sostenute dall'Agenzia per adempiere ai compiti previsti ai capoversi i) e ii) di cui sopra saranno sostenute dall'Agenzia stessa come parte del suo bilancio ordinario. 3. Le Parti Contraenti possono, consensualmente, chiedere all'Agenzia di fornire altri servizi di supporto per le riunioni delle Parti Contraenti. L'Agenzia puo' fornire tali servizi qualora sia possibile farlo nell'ambito del suo programma e del suo bilancio ordinario. Se cio' non fosse possibile, l'Agenzia puo' fornire tali servizi a condizione che siano finanziati da un'altra fonte a titolo volontario.