(Convenzione-art. 28)
Art. 28 
La Convenzione non deroga  alle  leggi  dello  Stato  d'origine,  che
richiedono che l'adozione di un minore residente abitualmente in tale
Stato  deve  aver  luogo  nel  suo   territorio   o   che   proibisca
l'affidamento  del  minore  nello  Stato  di  accoglienza  o  il  suo
trasferimento verso questo Stato prima dell'adozione.