(Convenzione-art. 29)
Art. 29 
Nessun contatto puo' aver luogo fra i futuri genitori adottivi  ed  i
genitori del minore  o  qualsiasi  altra  persona  che  ne  abbia  la
custodia, fino a quando non sono soddisfatte le  condizioni  previste
dell'articolo 4, lettere da a) a c), e dell'articolo  5  lettera  a),
salvo se l'adozione abbia luogo fra i membri della stessa famiglia  o
se siano osservate le condizioni  fissate  dall'autorita'  competente
dello Stato d'origine.