(Convenzione-art. 30)
Art. 30 
1. Le autorita' competenti di ciascuno  Stato  contraente  conservano
con cura le informazioni in loro possesso sulle origini  del  minore,
in particolare quelle relative all'identita' della madre e del  padre
ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia. 
2. Le medesime autorita' assicurano l'accesso del minore  o  del  suo
rappresentante a tali  informazioni,  con  l'assistenza  appropriata,
nella misura consentita dalla legge dello Stato.