(Convenzione-art. 32)
Art. 32 
1. Non e' consentito alcun profitto materiale indebito in relazione a
prestazioni per una adozione internazionale. 
2. Possono essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e  le  spese,
compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone  che
sono intervenute nell'adozione. 
3. I dirigenti, gli amministratori e gli  impiegati  degli  organismi
che intervengono nell'adozione non possono ricevere una remunerazione
sproporzionata in rapporto ai servizi resi.