(Convenzione-art. 37)
Art. 37 
Quando uno Stato ha, in materia di adozione, due o  piu'  sistemi  di
diritto,  applicabili  a  differenti  categorie  di   persone,   ogni
riferimento alla legge di detto Stato s'intende fatto al  sistema  di
diritto indicato dall'ordinamento dello Stato medesimo.