(Convenzione-art. 39)
Art. 39 
1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali  ai  quali
degli Stati contraenti siano  Parti  e  che  contengono  disposizioni
sulle materie regolate dalla presente Convenzione, a meno che non sia
diversamente dichiarato dagli Stati Parti di tali strumenti. 
2. Ogni Stato contraente puo' concludere, con uno o piu' degli  altri
Stati contraenti, accordi tendenti a  favorire  l'applicazione  della
Convenzione  nei  loro  reciproci  rapporti.  Tali  accordi   possono
derogare solo alle disposizioni contenute negli articoli da 14 a 16 e
da 18 a 21. Gli Stati che concludono simili  accordi  ne  trasmettono
una copia al depositario della Convenzione.