(Statuto-art. 64)
                             Articolo 64 
Funzioni e poteri della Camera di primo grado 
1. Le funzioni ed i poteri della Camera di primo grado delineate  nel
   presente  articolo  saranno  esercitate  in  conformita'  con   il
   presente Statuto e con le Regole Procedurali e  di  Ammissibilita'
   delle Prove. 
2. La Camera di primo grado garantira' che il  processo  sia  equo  e
   celere,  e  che  si  svolga  nel  pieno   rispetto   dei   diritti
   dell'imputato ed avendo il debito riguardo per la protezione delle
   vittime e dei testimoni. 
3. Nel momento in  cui  un  caso  verra'  sottoposto  a  processo  in
   conformita'  del  presente  Statuto,  la  Camera  di  primo  grado
   incaricata del caso: 
(a) conferisce con le  parti  e  adotta  le  procedure  necessarie  a
facilitare lo svolgimento equo e celere dei procedimenti; 
(b) decide la lingua o le lingue da usare durante il processo; 
(c) ferme restando tutte le altre disposizioni del presente  Statuto,
   provvede a divulgare i documenti e le informazioni precedentemente
   non divulgati, con sufficiente anticipo  rispetto  all'inizio  del
   processo, al fine di  consentire  un'adeguata  preparazione  dello
   stesso. 
4. La Camera di primo grado, qualora necessario per il  suo  efficace
   ed equo funzionamento, puo' rinviare le questioni preliminare alla
   Camera preliminare, o, in caso di necessita', ad un altro  giudice
   disponibile di quest'ultima. 
5. Previa  notifica  alle  parti,  la  Camera  preliminare,   qualora
   opportuno, puo' ordinare di unire o separare  i  capi  d'accusa  a
   carico di piu' di un imputato. 
6. Nell'espletare le sue funzioni precedentemente al processo  o  nel
   corso dello stesso, la Camera di primo grado, qualora  necessario,
   puo': 
(a)  esercitare  le  funzioni  della  Camera   preliminare   di   cui
all'Articolo 61, paragrafo 11; 
(b) chiedere la comparizione  e  la  testimonianza  dei  testi  e  la
   produzione  di  documenti  e  di  altre  prove  avvalendosi,   ove
   necessario,  dell'assistenza  degli  Stati,  come   previsto   nel
   presente Statuto; 
(c) provvedere a proteggere le informazioni riservate; 
(d) ordinare che vengano prodotti elementi di prova, oltre  a  quelli
   gia' raccolti precedentemente al processo o presentati dalle parti
   durante il processo; 
(e) provvedere a proteggere gli imputati, i testimoni e le vittime; 
(f) deliberare su qualunque altra questione pertinente. 
7. Il processo e' pubblico. Tuttavia, la Camera di primo  grado  puo'
   stabilire  che,  in  determinate  circostanze  alcune  udienze  si
   svolgano a porte chiuse, ai fini indicati all'Articolo 68,  ovvero
   per proteggere  informazioni  riservate  o  delicate  che  vengono
   fornite nelle deposizioni. 
8. (a) All'inizio del processo, la Camera  di  primo  grado  fa  dare
   lettura all'imputato delle accuse convalidate in precedenza  dalla
   Camera  preliminare.  La  Camera  di  primo  grado  verifica   che
   l'imputato comprenda la natura delle imputazioni e gli concede  la
   possibilita' di ammettere la propria colpevolezza, in  conformita'
   con l'Articolo 65, o di dichiararsi innocente. 
(b) Durante il processo,  il  giudice  che  presiede  puo'  impartire
   istruzioni su come condurre i lavori anche al fine  di  garantirne
   l'equo  ed  imparziale  svolgimento.  Ferme   restando   eventuali
   direttive del presidente, le parti possono presentare elementi  di
   prova, come previsto dalle disposizioni del presente Statuto. 
9. La Camera di primo grado, su richiesta di una parte  o  d'ufficio,
ha fra l'altro, facolta' di: 
(a) decidere sull'ammissibilita' o la rilevanza delle prove; 
(b) adottare tutti i provvedimenti necessari per  mantenere  l'ordine
durante l'udienza. 
10. La Camera di primo  grado  si  assicura  che  vengano  redatti  e
   conservati  a  cura  del  Cancelliere  i  verbali  integrali   del
   processo, riflettenti in modo accurato i lavori.