(Statuto-art. 67)
                             Articolo 67 
Diritti dell'imputato 
1. Nell'accertamento delle  accuse,  l'imputato  ha  diritto  ad  una
   pubblica ed equa udienza  condotta  in  modo  imparziale,  tenendo
   conto delle disposizioni del presente Statuto e ha diritto  almeno
   alle seguenti garanzie minime, in piena uguaglianza: 
(a) essere informato prontamente e dettagliatamente dei motivi e  del
   contenuto delle accuse, in una lingua che l'imputato  comprende  e
   parla correttamente; 
(b) avere il tempo e le facilitazioni adeguate per preparare  la  sua
   difesa e comunicare liberamente e riservatamente con il legale  di
   sua scelta; 
(c) essere giudicato senza indebito ritardo; 
(d) fermo restando l'Articolo 63, paragrafo  2,  essere  presente  al
   processo, condurre la difesa personalmente  o  attraverso  il  suo
   legale di fiducia, essere informato, nel caso in cui non  disponga
   di un difensore, del suo diritto di averne uno e,  ogni  qualvolta
   l'interesse  della  giustizia  lo  richieda,   vedersi   assegnare
   d'ufficio un difensore dalla Corte senza oneri economici se non ha
   i mezzi per rimunerarlo; 
(e) esaminare, o fare esaminare i testimoni a carico ed  ottenere  la
   presenza  e  l'esame  dei  testimoni  a  discarico   alle   stesse
   condizioni di quelli a carico. L'imputato ha  inoltre  diritto  di
   far valere mezzi di difesa e di presentare altri elementi di prova
   ammissibili ai sensi del presente Statuto; 
(f) avere gratuitamente l'assistenza di un interprete  qualificato  e
   delle traduzioni necessarie per soddisfare i requisiti di equita',
   se non e' in grado di comprendere perfettamente o  di  parlare  la
   lingua utilizzata in  una  delle  udienze  della  Corte  o  in  un
   documento presentato alla Corte; 
(g) non  essere  costretto  a  testimoniare  contro  se  stesso  o  a
   confessare la propria colpevolezza, e rimanere in silenzio,  senza
   che il silenzio venga valutato nel determinare la  colpevolezza  o
   l'innocenza; 
(h) senza dover prestare giuramento, fare una dichiarazione scritta o
orale in propria difesa; 
(i) non subire l'imposizione dell'inversione dell'onere della prova o
dell'onere della confutazione della prova. 
2. In aggiunta ad ogni  altra  comunicazione  prevista  dal  presente
   Statuto, il Procuratore, non appena possibile, porta a  conoscenza
   della difesa gli elementi  di  prova  in  suo  possesso  o  a  sua
   disposizione, che egli ritiene dimostrino o tendano  a  dimostrare
   l'innocenza dell'imputato, o ad attenuare la sua  colpevolezza,  o
   che siano tali da compromettere la credibilita' degli elementi  di
   prova a carico. In caso di dubbio sull'applicazione  del  presente
   paragrafo, decide la Corte.