(Statuto-art. 71)
                             Articolo 71 
Sanzioni per comportamento scorretto dinanzi alla Corte 
1. La Corte puo' sanzionare le  persone  che,  dinanzi  alla  stessa,
   assumono comportamenti scorretti  anche  disturbando  i  lavori  o
   rifiutando  deliberatamente  di   osservarne   gli   ordini,   con
   provvedimenti amministrativi diversi  dalla  detenzione  quali  ad
   esempio  l'allontanamento  temporaneo  o   definitivo   dall'aula,
   un'ammenda o altri provvedimenti analoghi  previsti  nelle  Regole
   Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove. 
2. Il regime delle sanzioni indicate  al  paragrafo  1  e'  stabilito
nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove.