(Statuto-art. 72)
                             Articolo 72 
   Protezione delle informazioni attinenti la sicurezza nazionale 
1. Il presente Articolo si applica in tutti i casi in cui,  rivelando
   informazioni o documenti di uno Stato, a parere di tale Stato,  si
   pregiudicherebbero i suoi interessi di sicurezza  nazionale.  Tali
   casi comprendono quelli che  rientrano  nell'ambito  dell'Articolo
   56, paragrafi 2 e 3, dell'Articolo 61 paragrafo  3,  dell'Articolo
   64 paragrafo 3, dell'Articolo 67, paragrafo  2,  dell'Articolo  68
   paragrafo 6, dell'Articolo 87 paragrafo  6,  e  dell'Articolo  93,
   nonche' i casi che potrebbero presentarsi in qualunque altra  fase
   del procedimento nel  quale  tale  divulgazione  di  notizie  puo'
   venire in rilievo. 
2. Il presente Articolo si applichera' altresi' nei casi in  cui  una
   persona, a cui e' stato chiesto di fornire informazioni o elementi
   di prova, si e' rifiutata di farlo, o  ha  rinviato  la  questione
   allo Stato, affermando che la  divulgazione  avrebbe  pregiudicato
   gli interessi di sicurezza nazionale di' uno Stato e lo  Stato  in
   questione  confermi   che,   a   suo   parere,   la   divulgazione
   pregiudicherebbe  i  suoi   interessi   attinenti   la   sicurezza
   nazionale. 
3. Nulla  nel  presente   Articolo   compromette   i   requisiti   di
   riservatezza applicabili ai sensi dell'Articolo  54,  paragrafo  3
   (e) ed (f), ovvero l'applicazione dell'Articolo 73. 
4. Qualora uno Stato venga a sapere che le informazioni o i documenti
   di Stato stanno  per  essere  o  potrebbero  essere  divulgati  in
   qualunque fase dei procedimenti e ritenga che la loro  rivelazione
   comprometterebbe i suoi interessi  di  sicurezza  nazionale,  tale
   Stato avra' il diritto di intervenire perche' la  questione  venga
   risolta in conformita' con il presente Articolo. 
5. Qualora,  a  parere   di   uno   Stato,   divulgare   informazioni
   comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza nazionale, lo Stato
   adottera' tutti i provvedimenti del caso, agendo di  concerto  con
   il Procuratore, la difesa, la Camera preliminare o  la  Camera  di
   primo grado, a seconda  dei  casi  per  cercare  di  risolvere  la
   questione  in  maniera  cooperativa.  Tali  provvedimenti  possono
   comprendere: 
(a) la modifica o il chiarimento della richiesta; 
(b) una  decisione  della  Corte  in  merito  alla  pertinenza  delle
   informazioni  o  delle  prove  richieste,  ovvero  una   decisione
   relativa  alla  possibilita'  di  ottenere   la   prova,   sebbene
   pertinente, da fonte diversa dallo Stato a cui e' stata richiesta;
   (c) ricevere le informazioni o le prove da una fonte diversa o  in
   forma diversa; 
(d) un accordo sulle condizioni alle quali  potrebbe  essere  fornita
   assistenza, compresi  fra  l'altro,  presentazione  di  sintesi  o
   redazioni  rettificate,   limiti   alla   divulgazione,   uso   di
   procedimenti a porte chiuse o ex parte  o  applicazione  di  altre
   misure di protezione autorizzate dallo Statuto o  dal  Regolamento
   della Corte. 
6. Quando saranno stati adottati tutti  i  ragionevoli  provvedimenti
   per risolvere la questione in  maniera  cooperativa,  e  lo  Stato
   ritenga  che  non  vi  siano  modi  o  condizioni  alle  quali  le
   informazioni  o  i  documenti  potrebbero  essere   presentati   o
   divulgati  senza  compromettere  i  suoi  interessi  di  sicurezza
   nazionale, esso ne informera' il Procuratore o la Corte  indicando
   i motivi specifici della sua decisione, a meno che la  descrizione
   stessa dei suoi motivi non pregiudichi  necessariamente  interessi
   di sicurezza nazionale dello Stato. 
7. In seguito, se la Corte decide che  gli  elementi  di  prova  sono
   rilevanti e necessari per stabilire la colpevolezza o  l'innocenza
   dell'imputato, la Corte puo' agire come segue: 
(a) Se la divulgazione di informazioni o del documenti e' sollecitata
   nell'ambito di una richiesta di cooperazione secondo  il  capitolo
   IX, o nelle circostanze descritte al paragrafo 2, e lo Stato abbia
   invocato  le  motivazioni  di  rifiuto  di  cui  all'Articolo  93,
   paragrafo 4: 
       (i) la Corte, prima di giungere alle conclusioni di cui al 
     paragrafo 7 (a) (ii), puo' chiedere ulteriori consultazioni onde 
     esaminare le considerazioni dello Stato, che possono 
     comprendere, ove necessario, udienze a porte chiuse ed ex parte,
se lo Stato lo richiede; 
       (ii) qualora la Corte concluda che, adducendo le, motivazioni 
     di rifiuto di cui all'Articolo 93, paragrafo 4, nella 
     fattispecie lo Stato a cui e' stata rivolta la richiesta non 
     stia agendo in ottemperanza degli obblighi che gli incombono in 
     forza dello Statuto, la Corte puo' rinviare la questione, in 
     conformita' con  l'Articolo  87,  paragrafo  7,  specificando  i
motivi in base ai quali e' giunta a tale conclusione; 
       (iii) la Corte puo' trarre nel giudicare l'imputato tutte le 
     conclusioni che ritiene  appropriate  nella  fattispecie,  circa
l'esistenza o l'inesistenza del fatto; 
(b) in tutte le altre circostanze: 
     (i) ordinare la divulgazione; oppure 
       (ii) diversamente, trarre ogni conclusione che ritenga 
     appropriata nella fattispecie nel  giudicare  l'imputato,  circa
l'esistenza o l'inesistenza di un fatto