Articolo 72 Protezione delle informazioni attinenti la sicurezza nazionale 1. Il presente Articolo si applica in tutti i casi in cui, rivelando informazioni o documenti di uno Stato, a parere di tale Stato, si pregiudicherebbero i suoi interessi di sicurezza nazionale. Tali casi comprendono quelli che rientrano nell'ambito dell'Articolo 56, paragrafi 2 e 3, dell'Articolo 61 paragrafo 3, dell'Articolo 64 paragrafo 3, dell'Articolo 67, paragrafo 2, dell'Articolo 68 paragrafo 6, dell'Articolo 87 paragrafo 6, e dell'Articolo 93, nonche' i casi che potrebbero presentarsi in qualunque altra fase del procedimento nel quale tale divulgazione di notizie puo' venire in rilievo. 2. Il presente Articolo si applichera' altresi' nei casi in cui una persona, a cui e' stato chiesto di fornire informazioni o elementi di prova, si e' rifiutata di farlo, o ha rinviato la questione allo Stato, affermando che la divulgazione avrebbe pregiudicato gli interessi di sicurezza nazionale di' uno Stato e lo Stato in questione confermi che, a suo parere, la divulgazione pregiudicherebbe i suoi interessi attinenti la sicurezza nazionale. 3. Nulla nel presente Articolo compromette i requisiti di riservatezza applicabili ai sensi dell'Articolo 54, paragrafo 3 (e) ed (f), ovvero l'applicazione dell'Articolo 73. 4. Qualora uno Stato venga a sapere che le informazioni o i documenti di Stato stanno per essere o potrebbero essere divulgati in qualunque fase dei procedimenti e ritenga che la loro rivelazione comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza nazionale, tale Stato avra' il diritto di intervenire perche' la questione venga risolta in conformita' con il presente Articolo. 5. Qualora, a parere di uno Stato, divulgare informazioni comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza nazionale, lo Stato adottera' tutti i provvedimenti del caso, agendo di concerto con il Procuratore, la difesa, la Camera preliminare o la Camera di primo grado, a seconda dei casi per cercare di risolvere la questione in maniera cooperativa. Tali provvedimenti possono comprendere: (a) la modifica o il chiarimento della richiesta; (b) una decisione della Corte in merito alla pertinenza delle informazioni o delle prove richieste, ovvero una decisione relativa alla possibilita' di ottenere la prova, sebbene pertinente, da fonte diversa dallo Stato a cui e' stata richiesta; (c) ricevere le informazioni o le prove da una fonte diversa o in forma diversa; (d) un accordo sulle condizioni alle quali potrebbe essere fornita assistenza, compresi fra l'altro, presentazione di sintesi o redazioni rettificate, limiti alla divulgazione, uso di procedimenti a porte chiuse o ex parte o applicazione di altre misure di protezione autorizzate dallo Statuto o dal Regolamento della Corte. 6. Quando saranno stati adottati tutti i ragionevoli provvedimenti per risolvere la questione in maniera cooperativa, e lo Stato ritenga che non vi siano modi o condizioni alle quali le informazioni o i documenti potrebbero essere presentati o divulgati senza compromettere i suoi interessi di sicurezza nazionale, esso ne informera' il Procuratore o la Corte indicando i motivi specifici della sua decisione, a meno che la descrizione stessa dei suoi motivi non pregiudichi necessariamente interessi di sicurezza nazionale dello Stato. 7. In seguito, se la Corte decide che gli elementi di prova sono rilevanti e necessari per stabilire la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, la Corte puo' agire come segue: (a) Se la divulgazione di informazioni o del documenti e' sollecitata nell'ambito di una richiesta di cooperazione secondo il capitolo IX, o nelle circostanze descritte al paragrafo 2, e lo Stato abbia invocato le motivazioni di rifiuto di cui all'Articolo 93, paragrafo 4: (i) la Corte, prima di giungere alle conclusioni di cui al paragrafo 7 (a) (ii), puo' chiedere ulteriori consultazioni onde esaminare le considerazioni dello Stato, che possono comprendere, ove necessario, udienze a porte chiuse ed ex parte, se lo Stato lo richiede; (ii) qualora la Corte concluda che, adducendo le, motivazioni di rifiuto di cui all'Articolo 93, paragrafo 4, nella fattispecie lo Stato a cui e' stata rivolta la richiesta non stia agendo in ottemperanza degli obblighi che gli incombono in forza dello Statuto, la Corte puo' rinviare la questione, in conformita' con l'Articolo 87, paragrafo 7, specificando i motivi in base ai quali e' giunta a tale conclusione; (iii) la Corte puo' trarre nel giudicare l'imputato tutte le conclusioni che ritiene appropriate nella fattispecie, circa l'esistenza o l'inesistenza del fatto; (b) in tutte le altre circostanze: (i) ordinare la divulgazione; oppure (ii) diversamente, trarre ogni conclusione che ritenga appropriata nella fattispecie nel giudicare l'imputato, circa l'esistenza o l'inesistenza di un fatto