(Statuto-art. 73)
                             Articolo 73 
Informazioni o documenti provenienti da terzi 
  Qualora la  Corte  chieda  ad  uno  Stato,  Parte  di  produrre  un
documento o informazioni in sua custodia in suo possesso o  sotto  il
suo controllo, ad  esso  rivelati  da  uno  Stato,  un'organizzazione
intergovernativa  o  un'organizzazione  internazionale   in   maniera
riservata, lo Stato  Parte  cerchera'  di  ottenere  dalla  fonte  il
consenso a divulgare tale documento o informazione. Qualora la  fonte
sia uno Stato  Parte,  questo  acconsentira'  alla  divulgazione  del
documento o dell'informazione oppure si  impegnera'  a  risolvere  la
questione della sua divulgazione con  la  Corte,  ferme  restando  le
disposizioni dell'Articolo 72. Nel caso in cui la fonte non  sia  uno
Stato Parte e neghi il consenso alla divulgazione, lo Stato a cui  e'
stata rivolta la richiesta informera' la Corte di non essere in grado
di presentare il documento o l'informazione, a causa  di  un  obbligo
pregresso di riservatezza assunto con la fonte.