Articolo 73 Informazioni o documenti provenienti da terzi Qualora la Corte chieda ad uno Stato, Parte di produrre un documento o informazioni in sua custodia in suo possesso o sotto il suo controllo, ad esso rivelati da uno Stato, un'organizzazione intergovernativa o un'organizzazione internazionale in maniera riservata, lo Stato Parte cerchera' di ottenere dalla fonte il consenso a divulgare tale documento o informazione. Qualora la fonte sia uno Stato Parte, questo acconsentira' alla divulgazione del documento o dell'informazione oppure si impegnera' a risolvere la questione della sua divulgazione con la Corte, ferme restando le disposizioni dell'Articolo 72. Nel caso in cui la fonte non sia uno Stato Parte e neghi il consenso alla divulgazione, lo Stato a cui e' stata rivolta la richiesta informera' la Corte di non essere in grado di presentare il documento o l'informazione, a causa di un obbligo pregresso di riservatezza assunto con la fonte.