(Statuto-art. 74)
                             Articolo 74 
Requisiti per la sentenza 
1. Tutti i giudici della Camera di primo grado  saranno  presenti  in
   ogni fase del processo e nel corso delle delibere. La  Presidenza,
   caso per caso, puo' designare, in base alla disponibilita'  uno  o
   piu' giudici supplenti che dovranno essere presenti in  ogni  fase
   del processo e sostituire un membro della Camera  di  primo  grado
   nel caso in cui questi non possa piu' presenziare. 
2. La decisione della Camera di primo grado sara'  adottata  in  base
   alle sue valutazioni delle prove ed a tutto  il  procedimento.  La
   decisione non andra' al di  la'  dei  fatti  e  delle  circostanze
   descritte nei capi' d'accusa e relativi emendamenti. La Corte puo'
   basare la sua decisione solo sulle  prove  ad  essa  presentate  e
   discusse al processo. 
3. I giudici si sforzano di esprimere una decisione all'unanimita' in
   mancanza della quale la decisione sara'  presa  dalla  maggioranza
   dei giudici. 
4. Le delibere della Camera di primo grado rimarranno riservate. 
5. La decisione sara' messa per iscritto e  conterra'  un  rendiconto
   completo e ragionato delle risultanze della Camera di primo  grado
   sulle prove e le conclusioni. La Camera di  primo  grado  emanera'
   una sola sentenza. Nel caso  in  cui  non  vi  sia  unanimita'  la
   sentenza della Camera di primo  grado  conterra'  i  pareri  della
   maggioranza e quelli della minoranza. La sentenza  o  una  sintesi
   stessa sara' letta in pubblica udienza.