Articolo 75 Riparazioni a favore delle vittime 1. La Corte stabilisce i principi applicabili a forme di riparazione come la restituzione l'indennizzo o la riabilitazione da concedere alle riparazioni alle vittime o ai loro aventi diritto. Su tale base la Corte, puo', su richiesta o di sua spontanea volonta' in circostanze eccezionali determinare nella sua decisione l'entita' e la portata di ogni danno, perdita o pregiudizio cagionato alle vittime o ai loro aventi diritto, indicando i principi che guidano la sua decisione. 2. La Corte puo' emanare contro una persona condannata un'ordinanza che indica la riparazione dovuta alle vittime o ai loro aventi diritto. Tale riparazione puo' avere forma, in modo particolare, di restituzione d'indennizzo o di riabilitazione. Se del caso, la Corte puo' decidere che l'indennizzo concesso a titolo di riparazione sia versato tramite il Fondo di garanzia di cui all'Articolo 79. 3. Prima di emanare un ordine ai sensi del presente articolo, la Corte puo' sollecitare e terra' conto delle osservazioni della persona condannata, delle vittime, delle altre persone interessate o degli Stati interessati e delle osservazioni formulate a nome di, tali persone o dei loro aventi diritto. 4. Nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti il presente Articolo, dopo che una persona e' stata condannata per un reato che rientra nella giurisdizione della Corte, quest'ultima puo' stabilire se, per dare effetto ad un ordine che puo' emanare ai sensi del presente Articolo sia necessario ricorrere ai provvedimenti di cui All'articolo 93, paragrafo 1. 5. Gli Stati Parte fanno applicare le decisioni ai sensi del presente articolo come se le disposizioni dell'Articolo 109 fossero applicabili al presente Articolo. 6. Nulla nel presente Articolo sara' interpretato come lesivo dei diritti che la legislazione nazionale o internazionale riconoscono alle vittime.