(Statuto-art. 75)
                             Articolo 75 
Riparazioni a favore delle vittime 
1. La Corte stabilisce i principi applicabili a forme di  riparazione
   come la restituzione l'indennizzo o la riabilitazione da concedere
   alle riparazioni alle vittime o ai loro aventi  diritto.  Su  tale
   base la Corte, puo', su richiesta o di sua spontanea  volonta'  in
   circostanze eccezionali determinare nella sua decisione  l'entita'
   e la portata di ogni danno, perdita o pregiudizio  cagionato  alle
   vittime o ai loro aventi diritto, indicando i principi che guidano
   la sua decisione. 
2. La Corte puo' emanare contro una persona  condannata  un'ordinanza
   che indica la riparazione dovuta alle vittime  o  ai  loro  aventi
   diritto. Tale riparazione puo' avere forma, in  modo  particolare,
   di restituzione d'indennizzo o di riabilitazione. Se del caso,  la
   Corte  puo'  decidere  che  l'indennizzo  concesso  a  titolo   di
   riparazione sia versato  tramite  il  Fondo  di  garanzia  di  cui
   all'Articolo 79. 
3. Prima di emanare un ordine ai  sensi  del  presente  articolo,  la
   Corte puo' sollecitare e terra'  conto  delle  osservazioni  della
   persona condannata, delle vittime, delle altre persone interessate
   o degli Stati interessati e delle osservazioni  formulate  a  nome
   di, tali persone o dei loro aventi diritto. 
4. Nell'esercizio dei poteri  che  gli  sono  conferiti  il  presente
   Articolo, dopo che una persona e' stata condannata  per  un  reato
   che rientra nella giurisdizione  della  Corte,  quest'ultima  puo'
   stabilire se, per dare effetto ad un ordine che  puo'  emanare  ai
   sensi  del  presente  Articolo   sia   necessario   ricorrere   ai
   provvedimenti di cui All'articolo 93, paragrafo 1. 
5. Gli Stati Parte fanno applicare le decisioni ai sensi del presente
   articolo  come  se  le  disposizioni  dell'Articolo  109   fossero
   applicabili al presente Articolo. 
6. Nulla nel presente Articolo sara'  interpretato  come  lesivo  dei
   diritti che la legislazione nazionale o internazionale riconoscono
   alle vittime.