(Statuto-art. 76)
                             Articolo 76 
Condanne 
1. In caso  di  verdetto  di  condanna,  la  Camera  di  primo  grado
   stabilisce  la  pena  da   applicare   in   considerazione   delle
   conclusioni e degli elementi  di  prova  rilevanti  presentati  al
   processo. 
2. Fatti salvi i casi in cui si applica l'Articolo 65, e prima  della
   fine del processo, la Camera di primo grado puo' tenere d'ufficio,
   e su  richiesta  del  Procuratore  o  dell'imputato,  un'ulteriore
   udienza per prendere conoscenza di ogni  nuova  conclusione  e  di
   ogni nuovo elemento di prova rilevante ai fini  della  definizione
   della  pena,  in  conformita'  con  le  Regole  Procedurali  e  di
   Ammissibilita' delle Prove. 
3. Nei casi in cui si applica il paragrafo  2,  la  Camera  di  primo
   grado ascolta le osservazioni previste all'Articolo 75  nel  corso
   dell'udienza  supplementare  di  cui  al  paragrafo   2   e,   ove
   necessario, nel corso di una nuova udienza. 
4. La sentenza e' pronunziata in udienza pubblica e,  ove  possibile,
in presenza dell'imputato