Articolo 76 Condanne 1. In caso di verdetto di condanna, la Camera di primo grado stabilisce la pena da applicare in considerazione delle conclusioni e degli elementi di prova rilevanti presentati al processo. 2. Fatti salvi i casi in cui si applica l'Articolo 65, e prima della fine del processo, la Camera di primo grado puo' tenere d'ufficio, e su richiesta del Procuratore o dell'imputato, un'ulteriore udienza per prendere conoscenza di ogni nuova conclusione e di ogni nuovo elemento di prova rilevante ai fini della definizione della pena, in conformita' con le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove. 3. Nei casi in cui si applica il paragrafo 2, la Camera di primo grado ascolta le osservazioni previste all'Articolo 75 nel corso dell'udienza supplementare di cui al paragrafo 2 e, ove necessario, nel corso di una nuova udienza. 4. La sentenza e' pronunziata in udienza pubblica e, ove possibile, in presenza dell'imputato