(Convenzione-art. 49)
(( Articolo 49 - Obblighi generali 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che le  indagini  e  i  procedimenti  penali
relativi a tutte le forme di violenza  che  rientrano  nel  campo  di
applicazione della presente Convenzione siano avviati  senza  indugio
ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti  della  vittima
in tutte le fasi del procedimento penale. 
  2 Le Parti adottano le misure  legislative  o  di  altro  tipo,  in
conformita' con i principi fondamentali in materia di diritti umani e
tenendo conto  della  comprensione  della  violenza  di  genere,  per
garantire indagini e procedimenti efficaci nei  confronti  dei  reati
stabiliti conformemente alla presente Convenzione. ))