(Convenzione-art. 50)
(( Articolo 50 - Risposta immediata, prevenzione e protezione 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  e  di  altro  tipo
necessarie   per    garantire    che    le    autorita'    incaricate
dell'applicazione  della  legge  affrontino  in  modo  tempestivo   e
appropriato tutte le forme di violenza che  rientrano  nel  campo  di
applicazione della  presente  Convenzione,  offrendo  una  protezione
adeguata e immediata alle vittime. 
  2 Le Parti adottano le misure  legislative  e  di  altro  tipo  per
garantire che le autorita' incaricate dell'applicazione  della  legge
operino in modo tempestivo e adeguato in  materia  di  prevenzione  e
protezione contro ogni forma di violenza che  rientra  nel  campo  di
applicazione della presente  Convenzione,  ivi  compreso  utilizzando
misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove. ))