(Convenzione-art. 51)
(( Articolo 51 - Valutazione e gestione dei rischi 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per consentire alle autorita' competenti  di  valutare  il
rischio di letalita', la gravita' della situazione e  il  rischio  di
reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i  rischi
e garantire, se necessario, un quadro coordinato di  sicurezza  e  di
sostegno. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che la valutazione di  cui  al  parafrafo  1
prenda  in  considerazione,  in  tutte  le   fasi   dell'indagine   e
dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto  che  l'autore
di atti di violenza che rientrano nel  campo  di  applicazione  della
presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco. ))