(Convenzione-art. 52)
(( Articolo 52 - Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice 
 
  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo  necessarie
per garantire che le autorita' competenti si vedano  riconosciuta  la
facolta'  di  ordinare  all'autore  della  violenza   domestica,   in
situazioni di pericolo immediato,  di  lasciare  la  residenza  della
vittima  o  della  persona  in  pericolo  per  un  periodo  di  tempo
sufficiente e di vietargli l'accesso al  domicilio  della  vittima  o
della persona  in  pericolo  o  di  impedirgli  di  avvicinarsi  alla
vittima. Le misure adottate in virtu' del  presente  articolo  devono
dare priorita' alla  sicurezza  delle  vittime  o  delle  persone  in
pericolo. ))