(( Articolo 53 - Ordinanze di ingiunzione o di protezione 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano: - concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima; - emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca; - ove necessario, decise ex parte con effetto immediato; - disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari; - possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi. 3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive. ))