(Convenzione-art. 54)
(( Articolo 54 - Indagini e prove 
 
  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo  necessarie
per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove
relative agli antecedenti sessuale  e  alla  condotta  della  vittima
siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie. ))