(Convenzione-art. 55)
(( Articolo 55 - Procedimenti d'ufficio e ex parte 
 
  1 Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per
i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e  39  della
presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione  o
da una denuncia da parte della  vittima  quando  il  reato  e'  stato
commesso in parte o in  totalita'  sul  loro  territorio,  e  che  il
procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse  ritrattare
l'accusa o ritirare la denuncia. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  e  di  altro  tipo
necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste  dal
loro  diritto  interno,  la  possibilita'   per   le   organizzazioni
governative e non governative e per i consulenti specializzati  nella
lotta alla violenza  domestica  di  assistere  e/o  di  sostenere  le
vittime,  su  loro  richiesta,  nel  corso  delle  indagini   e   dei
procedimenti giudiziari relativi  ai  reati  stabiliti  conformemente
alla presente Convenzione. ))