(Convenzione-art. 56)
(( Articolo 56 - Misure di protezione 
 
  1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate
a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro
particolari bisogni in  quanto  testimoni  in  tutte  le  fasi  delle
indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare: 
  a garantendo che siano protette, insieme alle loro  famiglie  e  ai
testimoni, dal rischio di  intimidazioni,  rappresaglie  e  ulteriori
vittimizzazioni; 
  b garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui
esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo,  quando
l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso  in  liberta'  in
via temporanea o definitiva; 
  c informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno,  dei
loro diritti e dei servizi a loro  disposizione  e  dell'esito  della
loro denuncia, dei capi  di  accusa,  dell'andamento  generale  delle
indagini o del procedimento, nonche' del loro ruolo  nell'ambito  del
procedimento e dell'esito del giudizio; 
  d offrendo alle vittime, in conformita' con le procedure  del  loro
diritto nazionale, la possibilita' di essere  ascoltate,  di  fornire
elementi  di  prova  e  presentare  le  loro  opinioni,  esigenze   e
preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo
che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione; 
  e fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i  loro
diritti e interessi siano  adeguatamente  rappresentati  e  presi  in
considerazione; 
  f  garantendo  che  possano  essere  adottate  delle   misure   per
proteggere la vita privata e l'immagine della vittima; 
  g assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti  tra  le
vittime e gli autori dei reati  all'interno  dei  tribunali  e  degli
uffici delle forze dell'ordine; 
  h  fornendo  alle  vittime,  quando  sono  parti  del  processo   o
forniscono delle  prove,  i  servizi  di  interpreti  indipendenti  e
competenti; 
  i consentendo alle vittime di  testimoniare  in  aula,  secondo  le
norme  previste  dal  diritto  interno,  senza   essere   fisicamente
presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore  del  reato,
grazie in  particolare  al  ricorso  a  tecnologie  di  comunicazione
adeguate, se sono disponibili. 
  2 Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne  e  di
violenza domestica, deve,  se  necessario,  usufruire  di  misure  di
protezione  specifiche,  che  prendano  in  considerazione   il   suo
interesse superiore. ))