(Convenzione-art. 58)
(( Articolo 58 - Prescrizione 
 
  Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo  necessarie
per garantire che il termine di prescrizione per intentare  un'azione
penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e  39  della
presente Convenzione  sia  prolungato  per  un  tempo  sufficiente  e
proporzionale alla gravita' del reato, per  consentire  alla  vittima
minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore
eta'. ))