(( Articolo 58 - Prescrizione Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravita' del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore eta'. ))