(Convenzione-art. 40)
                             Articolo 40 
 
    1. Le autorita' dello Stato contraente di residenza abituale  del
minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata una  misura
di protezione possono rilasciare al detentore  della  responsabilita'
genitoriale o ad ogni persona alla quale sia affidata  la  protezione
della persona o dei beni del minore, su sua richiesta, un certificato
attestante la sua qualita' e i poteri che le sono conferiti. 
    2.  La  qualita'  e  i  poteri  indicati  nel  certificato   sono
considerati validi, fino a prova contraria. 
    3. Ogni  Stato  contraente  designa  le  autorita'  competenti  a
rilasciare il certificato.