(Convenzione-art. 45)
                             Articolo 45 
 
    1. Le designazioni di cui agli articoli 29 e 44  sono  comunicate
all'Ufficio  Permanente  della  Conferenza  de   L'Aja   di   diritto
internazionale privato. 
    2. La dichiarazione di cui all'art. 34, paragrafo 2, e' fatta  al
depositario della convenzione.