(Convenzione-art. 46)
                             Articolo 46 
 
    Uno  Stato  contraente  in  cui  vengano  applicati   ordinamenti
giuridici o normative differenti in materia di protezione del  minore
e dei suoi beni non e' tenuto ad applicare le norme della convenzione
ai conflitti riguardanti  unicamente  questi  diversi  ordinamenti  o
normative.