Articolo 47 Nei confronti di uno Stato nelle cui diverse unita' territoriali vengano applicati due o piu' ordinamenti giuridici o normative riferentisi alle questioni regolamentate dalla presente convenzione: 1) ogni riferimento alla residenza abituale in quello Stato riguarda la residenza abituale in un'unita' territoriale; 2) ogni riferimento alla presenza del minore in quello Stato riguarda la presenza del minore in un'unita' territoriale; 3) ogni riferimento alla situazione dei beni del minore in quello Stato riguarda la situazione dei beni del minore in un'unita' territoriale; 4) ogni riferimento allo Stato di cui il minore possegga la nazionalita' riguarda l'unita' territoriale designata dalla legge di quello Stato o, in mancanza di norme pertinenti, l'unita' territoriale con la quale il minore presenti il legame piu' stretto; 5) ogni riferimento allo Stato le cui autorita' siano investite di un'istanza di divorzio o separazione legale dei genitori del minore o di annullamento del matrimonio riguarda l'unita' territoriale le cui autorita' siano investite di tale istanza; 6) ogni riferimento allo Stato col quale il minore presenti uno stretto legame riguarda l'unita' territoriale con la quale il minore presenti tale legame; 7) ogni riferimento allo Stato in cui sia stato trasferito o trattenuto il minore riguarda l'unita' territoriale nella quale il minore sia stato trasferito o trattenuto; 8) ogni riferimento agli enti o alle autorita' di tale Stato diversi dalle Autorita' centrali riguarda gli enti o le autorita' abilitati ad agire nell'unita' territoriale interessata; 9) ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorita' dello Stato in cui sia stata adottata una misura riguarda la legge, la procedura o l'autorita' dell'unita' territoriale in cui tale misura sia stata adottata; 10) ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorita' dello Stato richiesto riguarda la legge, la procedura o l'autorita' dell'unita' territoriale in cui si invochi il riconoscimento o l'esecuzione.