Articolo 48 Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o piu' unita' territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa in relazione alle questioni regolate dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme: a) in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino l'unita' territoriale la cui legge e' applicabile, si applica la legge di quell'unita'; b) in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'unita' territoriale definita conformemente alle disposizioni dell'art. 47.