(Convenzione-art. 48)
                             Articolo 48 
 
    Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo  III,
quando uno Stato comprende due o  piu'  unita'  territoriali  di  cui
ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o  una  normativa  in
relazione alle questioni  regolate  dalla  presente  convenzione,  si
applicano le seguenti norme: 
    a) in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino
l'unita' territoriale la cui legge  e'  applicabile,  si  applica  la
legge di quell'unita'; 
    b) in mancanza di tali norme, si  applica  la  legge  dell'unita'
territoriale definita conformemente alle disposizioni dell'art. 47.