(Convenzione-art. 49)
                             Articolo 49 
 
    Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo  III,
quando uno  Stato  comprende  due  o  piu'  ordinamenti  giuridici  o
normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni
regolate dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme: 
    a) in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino
quale delle leggi sia applicabile, detta legge viene applicata; 
    b)  in  mancanza   di   tali   norme,   si   applica   la   legge
dell'ordinamento o della normativa con  cui  il  minore  presenti  il
legame piu' stretto.