Articolo 49 Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o piu' ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni regolate dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme: a) in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino quale delle leggi sia applicabile, detta legge viene applicata; b) in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'ordinamento o della normativa con cui il minore presenti il legame piu' stretto.