(Convenzione-art. 50)
                             Articolo 50 
 
    La presente convenzione non interferisce con la  convenzione  del
25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale
di minori, nelle relazioni fra le Parti di entrambe  le  Convenzioni.
Niente impedisce, tuttavia, che  siano  invocate  disposizioni  della
presente convenzione per ottenere il rientro di  un  minore  che  sia
stato trasferito o trattenuto  illecitamente  o  per  organizzare  un
diritto di visita.