Articolo 50 La presente convenzione non interferisce con la convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, nelle relazioni fra le Parti di entrambe le Convenzioni. Niente impedisce, tuttavia, che siano invocate disposizioni della presente convenzione per ottenere il rientro di un minore che sia stato trasferito o trattenuto illecitamente o per organizzare un diritto di visita.