(Convenzione-art. 54)
                             Articolo 54 
 
    1. Ogni comunicazione all'Autorita'  centrale  o  ad  ogni  altra
autorita' di uno Stato contraente e' inviata nella lingua originale e
accompagnata da una traduzione nella lingua  ufficiale  o  una  delle
lingue ufficiali  di  detto  Stato  o,  quando  tale  traduzione  sia
difficilmente realizzabile,  da  una  traduzione  in  francese  o  in
inglese. 
    2. Tuttavia, uno Stato contraente puo', esprimendo la riserva  di
cui all'art. 60, opporsi all'uso o del francese o dell'inglese.