Articolo 54 1. Ogni comunicazione all'Autorita' centrale o ad ogni altra autorita' di uno Stato contraente e' inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali di detto Stato o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese. 2. Tuttavia, uno Stato contraente puo', esprimendo la riserva di cui all'art. 60, opporsi all'uso o del francese o dell'inglese.