Articolo 55 1. Uno Stato contraente puo', conformemente all'art. 60: a) riservarsi la competenza delle sue autorita' ad adottare misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul suo territorio; b) riservarsi di non riconoscere una responsabilita' genitoriale o una misura che potrebbe essere incompatibile con una misura adottata dalle sue autorita' riguardo a tali beni. 2. La riserva puo' essere ristretta ad alcune categorie di beni.