(Convenzione-art. 55)
                             Articolo 55 
 
    1. Uno Stato contraente puo', conformemente all'art. 60: 
    a) riservarsi la  competenza  delle  sue  autorita'  ad  adottare
misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul
suo territorio; 
    b) riservarsi di non riconoscere una responsabilita'  genitoriale
o una  misura  che  potrebbe  essere  incompatibile  con  una  misura
adottata dalle sue autorita' riguardo a tali beni. 
    2. La riserva puo' essere ristretta ad alcune categorie di beni.