(Accordo-art. 33)
                              Art. 33. 
                 Canali di comunicazione; depositari 
 
  (1) Ogni membro designa un organo ufficiale competente, con cui  la
Banca possa comunicare per quanto riguarda ogni questione  che  possa
sorgere in relazione al presente Accordo. 
  (2) Ogni membro nomina  la  propria  banca  centrale,  o  un  altro
istituto gradito alla Banca, quale depositario presso cui essa  possa
custodire  il  proprio  patrimonio  nella  valuta  del  summenzionato
membro, come pure altre attivita' patrimoniali della Banca. 
  (3) La Banca puo' detenere le sue attivita' patrimoniali  presso  i
depositari decisi dal Consiglio di amministrazione.