Art. 33. Canali di comunicazione; depositari (1) Ogni membro designa un organo ufficiale competente, con cui la Banca possa comunicare per quanto riguarda ogni questione che possa sorgere in relazione al presente Accordo. (2) Ogni membro nomina la propria banca centrale, o un altro istituto gradito alla Banca, quale depositario presso cui essa possa custodire il proprio patrimonio nella valuta del summenzionato membro, come pure altre attivita' patrimoniali della Banca. (3) La Banca puo' detenere le sue attivita' patrimoniali presso i depositari decisi dal Consiglio di amministrazione.