(Accordo-art. 34)
                              Art. 34. 
                       Rapporti e informazioni 
 
  (1) La lingua di lavoro della Banca  e'  l'inglese;  per  tutte  le
decisioni e le interpretazioni secondo l'articolo  54,  la  Banca  si
basa sul testo in inglese del presente Accordo. 
  (2) I membri forniscono alla Banca le informazioni  che  essa  puo'
ragionevolmente chiedere loro per facilitare lo svolgimento delle sue
funzioni. 
  (3) La Banca trasmette ai membri e  pubblica  un  rapporto  annuale
contenente lo stato certificato dei suoi conti. Trimestralmente  essa
trasmette inoltre ai membri un prospetto sulla situazione finanziaria
come pure un estratto del conto economico,  che  mostri  i  risultati
delle sue operazioni. 
  (4) La Banca definisce una  politica  in  materia  di  divulgazione
delle informazioni allo scopo di promuovere la trasparenza delle  sue
operazioni. La Banca puo' pubblicare ogni altro rapporto che  ritenga
opportuno ai fini del suo scopo e delle sue funzioni.