Art. 35. Cooperazione con membri e organizzazioni internazionali (1) La Banca coopera strettamente con tutti i membri nonche', nel modo che ritenga opportuno conformemente al presente Accordo, con altre istituzioni finanziarie internazionali e organizzazioni internazionali che si occupano dello sviluppo economico della regione o delle aree operative della Banca. (2) Con l'approvazione del Consiglio di amministrazione, la Banca puo' concludere accordi con queste organizzazioni per scopi compatibili con il presente Accordo.