(Accordo-art. 35)
                              Art. 35. 
                       Cooperazione con membri 
                   e organizzazioni internazionali 
 
  (1) La Banca coopera strettamente con tutti i membri  nonche',  nel
modo che ritenga opportuno conformemente  al  presente  Accordo,  con
altre  istituzioni  finanziarie   internazionali   e   organizzazioni
internazionali che si occupano dello sviluppo economico della regione
o delle aree operative della Banca. 
  (2) Con l'approvazione del Consiglio di amministrazione,  la  Banca
puo'  concludere  accordi  con  queste   organizzazioni   per   scopi
compatibili con il presente Accordo.