(Accordo-art. 36)
                              Art. 36. 
                               Rimandi 
 
  (1) Nel presente Accordo, i  rimandi  ad  articoli  o  allegati  si
riferiscono agli articoli e agli allegati  del  presente  Accordo,  a
meno che non sia specificato altrimenti. 
  (2) Nel presente Accordo, i riferimenti a un determinato  sesso  si
applicano alla stessa stregua anche all'altro sesso.