(Convenzione-art. 22)
 
  Articolo 22 - Sanzioni penali contro le persone fisiche 
 
  1	Ciascuna Parte prende le misure legislative  o  di  altra  natura
necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli da 15 a  17
della presente Convenzione commessi da persone fisiche siano punibili
mediante sanzioni efficaci, proporzionate e  dissuasive,  incluse  le
sanzioni pecuniarie, tenuto conto  della  gravita'  dei  reati.  Tali
sanzioni includono misure privative della liberta'  che  possono  dar
luogo a estradizione, in base a quanto  definito  dalla  legislazione
nazionale.