(Convenzione-art. 24)
 
  Articolo 24 - Sanzioni amministrative 
 
  1	Ciascuna Parte adotta nei confronti degli atti punibili  a  norma
del suo diritto nazionale, se del caso, le misure  legislative  o  di
altra natura necessarie a punire mediante sanzioni e misure efficaci,
proporzionate e dissuasive le violazioni contemplate  dalla  presente
Convenzione a  seguito  di  procedimenti  intentati  dalle  autorita'
amministrative  nei  quali  la  decisione  puo'  dar   luogo   a   un
procedimento dinanzi al giudice competente. 
  2	Ciascuna Parte garantisce  che  le  misure  amministrative  siano
applicate.    L'applicazione     puo'     spettare,     conformemente
all'ordinamento giuridico interno, all'autorita' di  regolamentazione
delle scommesse o ad altre autorita' competenti.