(Convenzione-art. 30)
                             Articolo 30 
                          ENTRATA IN VIGORE 
 
  1. Ciascuno  degli  Stati  contraenti  notifichera'  all'altro  per
iscritto, attraverso i canali  diplomatici,  il  completamento  delle
procedure interne richieste dalla propria legislazione per  l'entrata
in vigore della presente Convenzione. 
  2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dell'ultima
di tali notifiche, e avra' efficacia: 
    (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla
fonte sulle somme  pagate  o  accreditate  a  non  residenti,  il,  o
successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo  a  quello
in cui la presente Convenzione entra in vigore, e 
    (ii) con riferimento a tutte le  altre  imposte,  per  i  periodi
fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1°  gennaio  dell'anno
solare successivo a quello in cui la presente  Convenzione  entra  in
vigore, ma soltanto con riferimento alla quota  di  reddito  maturata
dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. 
  3. Nonostante le disposizioni  del  paragrafo  2,  le  disposizioni
ddl'Articolo 24 (Procedura amichevole), dell' Articolo 25 (Scambio di
informazioni) e dell' Articolo 26 (Assistenza nella riscossione delle
imposte) hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in  vigore
della presente Convenzione.