Articolo 30 ENTRATA IN VIGORE 1. Ciascuno degli Stati contraenti notifichera' all'altro per iscritto, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dell'ultima di tali notifiche, e avra' efficacia: (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte sulle somme pagate o accreditate a non residenti, il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore, e (ii) con riferimento a tutte le altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore, ma soltanto con riferimento alla quota di reddito maturata dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni ddl'Articolo 24 (Procedura amichevole), dell' Articolo 25 (Scambio di informazioni) e dell' Articolo 26 (Assistenza nella riscossione delle imposte) hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.